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Comunicato – 15 Marzo 2017

Lettera ad Errani

Dalla lettura della bozza dell’ordinanza “MISURE PER IL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE ….” in via di pubblicazione, è emersa la necessità di un chiarimento sui seguenti punti:

ART. 5 Comma 11

Non si comprende, relativamente gli edifici rientranti nei livelli operativi L1 ed L2 la previsione della possibilità di demolizione e ricostruzioni in altra area mentre, relativamente gli edifici con livelli operativi L3 il comma 2 dell’art. 4 prevede che “La ricostruzione dell’edificio deve comunque avvenire sullo stesso sito …”. Di fatto gli edifici più danneggiati dovrebbero essere ricostruiti/riparati sul sito attuale mentre quelli con danni lievi o minori possono essere trasferiti in altro sito.

ART 8 Comma 1

La data di presentazione della domanda di ammissione a contributo, prevista “ … entro il 31.12.2017..” appare quantomeno irrealistica dato che ad oggi:

  1. Non sono noti i criteri da porre a base della ricostruzione (Vd. Art. 5.1 D.L. 169);
  2. Le Regioni non hanno ancora proceduto alla perimetrazione dei centri storici (Vd. Art. 5.1.e D.L. 169);
  3. Gli Uffici Speciali non hanno provveduto alla predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici nel rispetto dei criteri fissati dal Commissari0 (Vd. Art. 11.1 D.L. 169), strumenti novativi dei preesistenti che dovranno essere adottai dai Comuni (Vd. Art. 11.4 ed 11.5 del D.L. 169) acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente (Vd. Art. 16.3.a);
  4. Non è ancora intervenuta l’Ordinanza di cui all’art. 6 c. 13 del D.L. con la quale il Commissario stabilisce la documentazione minima da porre a base delle procedure concorrenziali per la scelta dell’operatore economico;

Pertanto la scadenza del 31.12.2017 dovrà essere rivista e rinviata con congruo termine alla conclusione dell’iter di cui ai punti a), b), c) e d).

Art 12 comma 1

Pprevede che “I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo …”  pena revoca del contributo stesso (Vd, successivo comma 5). Il termine previsto non tiene conto delle dimensioni dei lavori, non pare congruo assegnare lo stesso termine per un lavoro di modesto importo che per uno di importo notevole.  Sarebbe opportuno stabilire termini diversi a seconda del livello dimensionale dei lavori oggetto dell’affidamento.

Art. 15 comma 1

Nei centri storici e nei nuclei urbani … i Comuni possono, in anticipo rispetto la redazione dei piani attuativi di cui all’art. 11 comma 1 del D.L., individuare quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell’art. 8 comma 8 dello stesso D.L. .

Premesso che per i Comuni si tratta di una facoltà e non di un obbligo, da esercitarsi entro il 15.06.2017, cosa succede se, successivamente gli atti adottai dai Comuni ai sensi del presente comma, in sede degli studi propedeutici la redazione dei nuovi piani urbanistici emerga che i siti interessati non risultassero idonei alla ricostruzione.

Pur comprendendo lo spirito teso alla accelerazione delle procedure di ricostruzione, sarebbe opportuno che tale facoltà dei comuni sia esercitabile solo dopo la definizione di nuovi piani urbanistici al fine di evitare preliminarmente situazioni critiche.

Art. 21 comma 3

Per gli edifici ubicati in zone ove non è più possibile procedere alla ricostruzione, il Vice Commissario PUO’ autorizzare la ricostruzione in altre aree …. – fermo restando che le nuove aree individuate dal proprietario siano in possesso di tutti i requisiti richiesti, si chiede che l’autorizzazione sia un atto dovuto e non una facoltà.

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Inoltre si chiede la modifica dei costi parametrici di cui alla Tabella 6 adeguandoli a quelli previsti nell’Ordinanza relativa al sisma Emilia Romagna, in quanto quelli oggi previsti per il sisma centro Italia risultano particolarmente, ed ingiustificatamente, penalizzanti rispetto a quest’ultimi.

Nella tabella che segue si confrontano i costi parametrici previsti nella presente bozza per il sisma Centro Italia di ordinanza con quelli previsti ed attuati in Emilia Romagna.

 

Costi parametrici riferiti ai livelli operativi della Tabella 5 –  (costo per mq)
  Livello L0 Livello L1 Livello L2 Livello L3
  CI ER CI ER CI ER CI ER
Fino 120 mq. 370 800 900 1000 1150 1250 1350 1450
Da 120 a 200 mq. 222 650 540 800 700 1000 800 1200
Oltre i 200 mq. 111 550 270 700 360 850 430 1000

 

Con incomprensibili riduzioni di costo variabili tra il 7,40% relativamente il Livello L3 sino a 120 mq e l’80% circa riguardo il Livello L0 oltre 200 mq.

I costi relativi alla ricostruzione Emilia Romagna sono stati desunti da articoli di stampa.

In attesa di risposta si inviano distinti saluti.

Il presidente del Comitato Radici Accumolesi

 Renzo Colucci