Comunicato – 08 Novembre 2016

Osservazioni e valutazioni elaborate dal comitato e consegnate al Sindaco di Accumoli che questa mattina le presenterà alla commissione parlamentare che dovrà acquisizione gli emendamenti di modifica al decreto sulla ricostruzione.

Fermo restando il giudizio complessivamente positivo sui contenuti del decreto, rimangono due potenziali criticità, la prima riguarda la filiera amministrativa che si è pensata e le funzioni affidati ai singoli organismi, la seconda invece in merito agli effetti di alcune previsioni (es. il subappalto) che pur pensate in termini di trasparenza e sicurezza, potrebbero determinare effetti negativi sull’economia locale.
Il decreto prevede per il conseguimento della ricostruzione, la creazione ex novo di una pluralità di soggetti amministrativi con diverse funzioni:
a) Il Commissario che assume il ruolo di regia complessiva della ricostruzione;
b) Art. 1 comma 6) COMITATI ISTITUZIONALI – costituiti da Regioni, province e Sindaci dei Comuni interessati che :
 discutono le scelte strategiche;
 predispongono con il Commissario lo schema di convenzione da sottoporre agli UFFICI SPECIALI;
c) Art. 3 – Gli UFFICI SPECIALI della Ricostruzione, rappresentano l’albero motore di tutta la filiera, costituiti da Regione e Comuni interessati articolati in strutture territoriali e si occupano, tra l’altro, di:
 Pianificazione urbanistica connessa la ricostruzione;
 Curare l’istruttoria per il rilascio dei contributi;
 Approvano i progetti sostituendosi ai Comuni;
 Curano la ricostruzione pubblica;
 Sportello Unico delle Attività Produttive;
d) Art. 16 – COMMISSIONE PERMANENTE composta dal Commissario, dal MIBAC, Ministero Ambiente, MIT, Regioni ed Ente Parco con la funzione di
A. Accelerare la ricostruzione;
B. Garantire la omogeneità nella programmazione e nella pianificazione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzioni, decisioni in ordine alla programmazione-
e) I COMUNI che individuano le UMI.
Come si evince si tratta di una filiera molto articolata le cui funzioni vanno ben calibrate al fine di evitare una sovrapposizione di competenze che notoriamente sono foriere di contenzioni e ritardi, l’unica cosa che oggi non è concesso permettersi; nello specifico;
• I COMITATI ISTITUZIONALI e gli UFFICI SPECIALI son costituiti praticamente dagli stessi soggetti istituzionali (l’unica differenza è costituita dalla Provincia) ed entrambi si occupano di strategie (la prima discute le scelte strategiche, la seconda si occupa, tra l’altro, della pianificazione urbanistica) è opportuno mantenere in piedi due strutture che per la parte più qualificante fanno la stessa cosa?
• La COMMISSIONE PERMANENTE oltre ad approvare la Pianificazione urbanistica che è stata già approvata dai Comuni e dagli Uffici Speciali, dovrebbe occuparsi anche di accelerare la ricostruzione e garantire la omogeneità della programmazione e della pianificazione (che essa stessa ha preliminarmente approvato) nonché assumere (un’altra volta) decisioni in ordine alla programmazione.
Pertanto si potrebbe proporre:
1. Valutare la possibilità di sopprimerne la figura dei COMITATI ISTITUZIONALI rinviando le funzioni di pianificazione strategica ai soli UFFICI SPECIALI che peraltro restano comunque sotto il controllo del Commissario ed inoltre, tali scelte, prese di concerto con la popolazione, sono sottoposte comunque all’approvazione del COMITATO PERMANENTE;
2. Il COMITATO PERMANENTE dovrebbe avere solo una funzione di controllo di carattere generale e non operativa, come potranno dei soggetti che non hanno avuto alcun ruolo nella fase di programmazione ed operativa occuparsi di “accelerare la ricostruzione” senza creare potenziali situazioni di confusione e possibilità di ritardare invece di accelerare.
Inoltre il cronoprogramma previsto nei vari articoli per la predisposizione degli atti programmatori, 150 gg. per la individuazione della UMI da parte dei Comuni, 150 gg. per la predisposizione del piano della ricostruzione da parte degli Uffici Speciali, paiono eccessivi e potrebbero essere considerevolmente ridotti, anche in considerazione della possibilità di rinforzare gli organici prevista nel decreto.
ART.3 I COMMA 6:
Un ulteriore modifica potrebbe/dovrebbe essere apportata all’art. 31 comma 6 ove relativamente i lavori privati, è previsto “6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione della misura e dell’indennità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6 . Sono tutte nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.” .
La previsione, per quanto adottata ai fini di prevenire possibili infiltrazioni di soggetti “a rischio”, come peraltro confermato dal Commissario Errani nell’incontro di San Benedetto del Tronto, determina nei fatti la esclusione dal processo della ricostruzione privata dei piccoli operatori economici locali, per lo più artigiani, in quanto il comma 6 limita la possibilità di subappalto solo alle lavorazioni speciali, previsione non prevista per il subappalto dei lavori pubblici, ove gli stessi potrebbero, almeno teoricamente, operare senza problemi, purché iscritti nell’Anagrafe di cui all’Art. 30, pertanto, considerato che la norma come prevista determina una disparità di trattamento, si badi bene a parità di condizioni dato che sia per il privato che per il pubblico per accedere al subappalto bisogna essere iscritti nell’Anagrafe, si chiede la eliminazione della limitazione alle solo lavorazioni speciali includendo anche la possibilità di subappalto, relativamente ai lavori privati, anche per la categoria prevalente.
Peraltro non si comprende la disparità di trattamento tra il subappaltatore che opera nel pubblico e quello che opera nel privato dato che, entrambi debbono essere iscritti nell’Anagrafe, se questa funziona per i lavori pubblici perché non dovrebbe funzionare per i lavori privati?; inoltre si potrebbe determinare la situazione che l’artigiano locale potrebbe risultare idoneo a subappaltare lavori di ricostruzione nelle categoria prevalente relativamente i lavori a committenza pubblica, al contempo potrebbe non esserlo per la ricostruzione privata.
Il Comitato